Possibile la riduzione del prezzo anche se il compratore conosceva i difetti dell’auto acquistata

Possibile la riduzione del prezzo anche se il compratore conosceva i difetti dell’auto acquistata
29 Novembre 2022: Possibile la riduzione del prezzo anche se il compratore conosceva i difetti dell’auto acquistata 29 Novembre 2022

Cass. civ., sez. IV-2, Ord., 17 novembre 2022, n. 33926.

La Cassazione, applicando i principi e le norme del Codice del consumo, ha affermato che è possibile accordare all’acquirente una riduzione del prezzo del bene venduto, con conseguente risarcimento, se il venditore ha fornito un’informazione non precisa sull’origine del difetto del bene ceduto al compratore.

Nello specifico la questione riguardava l’acquisto di un’automobile usata, in relazione alla quale il venditore, in fase di trattative, aveva precisato esservi alcuni difetti, senza però, a detta dell’acquirente, fare chiarezza sull’origine e sulla gravità dei problemi, nonché sulle loro possibili ripercussioni sulla sicurezza della vettura.
Mentre il Giudice di pace di Padova riconosceva un fondamento alle doglianze dell’acquirente, disponendo a suo favore la riduzione del prezzo di vendita e il risarcimento del danno, il Tribunale, al contrario, accoglieva le obiezioni proposte dalla concessionaria, sull’assunto che nulla era dovuto poiché l’acquirente “era a conoscenza del difetto” che caratterizzava l’automobile.
Con ricorso per Cassazione, l’acquirente lamentava l’erronea applicazione delle norme del Codice del consumo, con particolare riferimento alla tutela prevista per il consumatore in caso di acquisto del bene non conforme al contratto di vendita.
I Giudici della Suprema Corte, riconoscendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 129 Cod. Consumo da parte del Tribunale, perché in contrasto con la ratio della stessa previsione normativa, hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, sottolineando che “l’obiettivo primario della normativa è la promozione dello sviluppo di un’adeguata capacità di autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e servizi e nella tutela dei loro diritti”.

L’ordinanza in parola, evidenziando la funzione di tutela delle norme consumeristiche, si pone in assoluta continuità con la giurisprudenza di legittimità e di merito che estende i principi ivi previsti anche alla delicata fase delle trattative precontrattuali.
Le parti, durante le trattative, hanno l’obbligo (ex art. 1337 c.c.) di comportarsi secondo buona fede, ossia di trattare correttamente.
La buona fede precontrattuale, secondo l’insegnamento della migliore dottrina, costituisce una clausola generale, espressione del principio di solidarietà, che si pone quale valvola di sicurezza del sistema, nell’ottica, per ciascuno, di attivarsi anche per la salvaguardia dell’utilità della controparte, sempre nei limiti di un apprezzabile sacrificio individuale.
Dal punto di vista strutturale l’obbligo di buona fede si configura, quindi, come un obbligo “a geometria variabile”, dal quale discendono una serie di obblighi ulteriori ed imprescindibili per le parti, tra cui obblighi di chiarezza, di segretezza e, come nel caso all’attenzione della Suprema Corte, di informazione.

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